Etichette alimentari: reintrodurre l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione
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Con il termine etichettatura alimentare si intende ogni tipo di informazione che compare sulle confezione degli alimenti con lo scopo di informare e tutelare il consumatore su ciò che acquista e consuma. Il Regolamento Ue 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti è nato con lo scopo di uniformare quella che era la frammentata legislazione europea sul tema delle informazioni alimentari. Ogni Paese, infatti, presentava una propria normativa, la quale il più delle volte differiva tra nazione e nazione, ciò comportava dei limiti alla libera circolazione dei prodotti e dei limiti di tutela del consumatore. Non vi è dubbio infatti che una corretta informazione al consumatore presuppone che l’etichettatura sia il più possibile appropriata e che una efficace tutela dei suoi diritti non può prescindere dall’osservanza dei requisiti di chiarezza, leggibilità e comprensibilità.
Col nuovo Regolamento si abroga l’obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione previsto da una vecchia legge italiana il decreto legislativo 109 del 1992 logicamente abrogata con l’entrata in vigore il 13 dicembre 2014 del suddetto Regolamento. La normativa europea, infatti, si limita a imporre l’obbligo di indicare solo il responsabile legale del marchio, che non serve a identificare esattamente la fabbrica nella quale è stato elaborato il prodotto. Per intenderci: una sede legale a uno stesso indirizzo e numero civico può rappresentare legalmente marchi e prodotti che vengono fatti in stabilimenti diversi e anche all’estero. A porre però rimedio alla particolare questione il 17 marzo, il Consiglio dei Ministri Italiano ha approvato lo schema di decreto attuativo, (che non ha ancora ultimato l’iter parlamentare), che reintroduce l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento nelle etichette.
L’obbligo dovrebbe giustamente reintrodurre per “garantire, una corretta e completa informazione al consumatore, una immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e logicamente per tutelare il Made in Italy”. In tale decreto oltre a prevedere il reinserimento dello stabilimento di produzione in etichetta, la norma affida il controllo e l’applicazione di eventuali sanzioni all’Ispettorato repressione frodi (Icqrf). Le aziende avranno 180 giorni di tempo per smaltire le etichette già stampate, e comunque fino a esaurimento dei prodotti già etichettati e immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del provvedimento.
Altro dato importante arriva da Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dal 19 aprile 2017 è obbligatoria in etichetta l’indicazione dell’origine della materia prima dei prodotti lattiero caseari in Italia come ad esempio il latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini. L’obbligo si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale. Grande obiettivo raggiunto dal nostro paese, si spera possa essere una prassi che l’Unione europea replichi in altri stati membri. I cittadini devono essere informati per poter scegliere consapevolmente cosa mangiare e gli imprenditori e gli allevatori devono poter avere uno strumento che permetti di elevare la qualità delle produzioni locali.
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