Prestazioni occasionali: cosa cambia con l’ultima riforma
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Il decreto legislativo 50 del 2017 e la circolare Inps 107 hanno apparentemente “sconvolto” il mondo delle prestazioni occasionali. In realtà, la portata della “riforma” è molto più limitata di quanto si creda. Secondo la recente norma, all’articolo 54 bis intitolato “Disciplina del Libretto Famiglia, Contratto di prestazione occasionale”, si introduce la nuova disciplina sul lavoro occasionale accessorio.
In pratica la disciplina sulle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rimane in piedi per tutte le attività di lavoro autonomo esercitate occasionalmente, mentre le due nuove forme di lavoro accessorio, come il Libretto Famiglia e il PrestO’ possono essere utilizzate quando l’attività occasionale è svolta sotto la direzione altrui, come nelle forme assimilabili al lavoro dipendente.
Lavoro autonomo occasionale
Il lavoro autonomo occasionale è definito da due caratteristiche:
- Mancanza di continuità e abitualità della prestazione di lavoro autonomo – La definizione di abitualità, non essendo stata chiaramente definita dal Ministero, può essere identificata come un’attività duratura nel tempo, che possa fare presumere non ad una attività sporadica, ma prolungata nel tempo. In ogni caso, occorre fare una valutazione ad hoc caso per caso;
- Mancanza di subordinazione o coordinamento della prestazione – Affinché vi sia coordinamento occorre che l’attività sia svolta all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo del committente.
La disciplina riguardante le prestazioni occasionali è stata introdotta dalla legge 30 del 2003 trasformata in quella che poi in è stata denominata “Legge Biagi”, ossia il decreto legislativo 276 del 2003 e modificato dall’articolo 24 del decreto legge 201 del 2011, la cosiddetta “Legge Fornero”. Tale normativa aveva introdotto le prestazioni occasionali, che si caratterizzavano essenzialmente per:
- Durata non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno;
- Compenso non superiore a €. 5.000 da ogni committente.
Questa normativa è stata abrogata a partire dal 25 giugno 2015, giorno di entrata in vigore dei decreti applicativi che fanno parte del cosiddetto “Jobs Act”, la legge delega per la riforma del lavoro. L’unica disciplina che da un punto di vista civilistico resta per il lavoro autonomo occasionale è quella di cui all’articolo 2222 del codice civile (riguardante il contratto d’opera).
Dal punto di vista fiscale, ci sono differenze tra le prestazioni occasionali (ex voucher) e il lavoro autonomo occasionale. Mentre le prime sono esentasse, le seconde, come abbiamo detto, sono imponibili ed infatti sulle stesse viene pagata la ritenuta a titolo d’acconto e poi colui che ha reso la prestazione dovrà presentare la dichiarazione dei redditi per integrare la tassazione dovuta al Fisco, oppure eventualmente, recuperare in parte le ritenute d’acconto versate. Ai fini fiscali, il reddito derivante da prestazioni occasionali rientra nella categoria dei “redditi diversi”. Il compenso viene corrisposto dal committente al netto della ritenuta d’acconto del 20%.
Da un punto di vista dichiarativo, i redditi derivanti da prestazioni occasionali devono essere indicati nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche. Sia che si presenti il 730 piuttosto che il modello Redditi, quindi, è opportuno indicare nell’apposito quadro l’importo del reddito lordo percepito e dell’eventuale ritenuta d’acconto subita. In questo modo il reddito percepito sconterà la tassazione Irpef, facendo cumulo con gli altri redditi imponibili percepiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, etc).
Ai fini previdenziali i soggetti esercenti attività di prestazione occasionale, se il reddito annuo derivante da detta attività è superiore a €. 5.000 (intesi come compenso lordo considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali), sono obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata INPS e al versamento di contributi previdenziali dovuti. I contributi devono essere versati solamente sulla quota di reddito eccedente la soglia dei €. 5.000.
L’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata è a carico del lavoratore e nasce nell’anno in cui il lavoratore supera il predetto limite di compensi, pertanto, i lavoratori autonomi occasionali con compensi fino a €. 5.000 nell’anno solare non sono obbligati né all’iscrizione alla Gestione Separata né al versamento di contributi previdenziali.
I lavoratori interessati devono comunicare ai propri committenti il superamento della soglia di esenzione. Nella ricevuta il lavoratore si vedrà applicare la ritenuta previdenziale pari ad 1/3 del contributo dovuto, in quanto i restanti 2/3 di contributo sono direttamente a carico del datore di lavoro.
In linea teorica un tuttofare che svolga le mansioni più disparate tra loro per diverse ditte in maniera del tutto occasionale potrebbe guadagnare anche 100.000 euro, come pure una ditta rivolgendosi a 60 prestatori di lavoro autonomo occasionale potrebbe avere 200.000 euro di costi. (le cifre sono portate a titolo esemplificativo, non indicano alcun massimale).
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