Rottamazione cartelle esattoriale. Uno strumento da utilizzare con cautela
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La rottamazione delle cartelle esattoriali, di cui tanto si parla nell’ultimo periodo, è uno strumento da utilizzare con cautela: se da un lato si riesce a ridurre il dovuto pagando solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione e non sono dovute le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali, dall’altro, però, si rinuncia ad ogni tipo di azione ed eccezione sui debiti rottamati e, con la presentazione dell’istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi già oggetto di rottamazione. La riapertura dei termini, tuttavia, risulta essere un’opportunità da valutare.
L’articolo 1 della legge di conversione del decreto fiscale collegato alla Stabilità 2018 introduce alcune novità sul tema. In primis, sono state riammesse alla definizione agevolata 2016 le cartelle precedentemente escluse a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute; inoltre è stata prorogato dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 il termine per il pagamento delle rate riferite al 2017 consentendo a coloro che non avevano adempiuto entro luglio e settembre di essere ancora in regola.
Per i carichi 2000-2016 “riaperti”, il debitore può accedere alla rottamazione provvedendo a presentare entro il 31.12.2017 istanza all’Agente della Riscossione e pagare le rate in un’unica soluzione entro il 31.05.2018 oppure in tre rate di pari importo da pagare nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 oltre agli interessi dal 1° agosto 2017 ad un tasso pari al 4.5% annuo.
Per quel che concerne la rottamazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio al 30 settembre 2017, questi, entro il 31 marzo 2018, invierà al debitore, a mezzo posta ordinaria, l’avviso con i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017 per i quali alla data del 31 dicembre 2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento; il debitore dovrà manifestare all’Agente della riscossione la sua volontà di avvalersene telematicamente entro la data del 15 maggio 2018.
Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 febbraio 2019.
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