Il terzo settore: la nuova disciplina introdotta dal decreto 117
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L’ordinamento italiano ha disciplinato in maniera organica il terzo settore attraverso il decreto legislativo 117 del luglio scorso. La nuova normativa richiama i molti aspetti quella degli istituti societari e si pone come obiettivo quello di garantire pubblicità, trasparenza e far emergere quel vasto sottobosco di attività commerciali occultate nel terzo settore.
Uno degli aspetti più rilevanti è l’istituzione del nuovo registro unico nazionale del terzo settore, che sostituirà i vari registri regionali e probabilmente (in base al dettato dell’articolo 53) andrà in vigore nell’agosto 2019. L’iscrizione al registro è facoltativa, ma ad essa è subordinata la possibilità di fruire delle agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici previste dalla riforma del settore.
Il Registro è pubblico, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed è operativamente gestito su base territoriale in collaborazione con le Regioni e le Province autonome.
Il Registro si suddivide in più sezioni:
- Organizzazioni di volontariato
- Associazioni di promozione sociale
- Enti filantropici
- Imprese sociali e cooperative sociali
- Reti associative
- Società di mutuo soccorso
- Altri entri del Terzo settore.
Le reti associative possono iscriversi in più settori; le associazioni solo in una sezione secondo il criterio di prevalenza, gli enti che esercitano prevalentemente o esclusivamente attività commerciale devono essere iscritti anche al Registro Imprese. Le informazioni saranno accessibili telematicamente a tutti gli interessati.
Saranno indicati:
- Denominazione
- Codice fiscale
- Partita Iva
- Sede legale ed eventuali sedi secondarie
- Data di costituzione
- Forma giuridica
- Oggetto dell’attività
- Eventuale possesso della personalità giuridica e patrimonio minimo
- Legale rappresentante
- Soggetti che ricoprono le cariche sociali, compresi i poteri e le eventuali limitazioni.
Saranno comunicate: eventuali modifiche allatto costitutivo, rendiconti (compresi quelli per le raccolte fondi) e bilanci. Ogni ente iscritto al Registro sarà sottoposto ad una revisione d’ufficio a cadenza triennale, con lo scopo di verificare la permanenza dei requisiti.
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