Il terzo settore: la nuova disciplina introdotta dal decreto 117 (seconda parte)

cuneo
By cuneo Maggio 4, 2018 08:50

Il terzo settore: la nuova disciplina introdotta dal decreto 117 (seconda parte)

Novità importanti sul fronte del fisco riguardano il terzo settore. Il decreto legislativo 117 del luglio scorso, infatti, ha introdotto una nuova disciplina organica, la cui procedura attuativa potrebbe entrare in vigore nella seconda metà del 2019. All’articolo 80 della legge si può leggere che gli enti non commerciali potranno determinare il reddito in modo forfetario, applicando dei coefficienti di vantaggio.

È significativo sottolineare che tale regime opzionale di vantaggio lo potranno utilizzare solo gli ETS, gli enti del terzo settore, che saranno anche enti non commerciali, quelli in cui i ricavi delle attività considerate non commerciali saranno prevalenti sulle entrate di tipo commerciali. Gli ETS che svolgeranno, invece, principalmente attività commerciale non potranno quindi usufruire di tale regime e dovranno determinare il reddito con i criteri ordinari.

Per le “attività di prestazione di servizi” i coefficienti sono:

  • il 7% se i ricavi sono inferiori a 130.000 euro;
  • il 10% se i ricavi sono vanno da 130.001 a 300.000 euro;
  • il 17% se i ricavi superano i 300.000 euro.

Per le “altre attività” i coefficienti sono:

  • il 5% se i ricavi non superano i 130.000 euro;
  • il 7% se i ricavi vanno da 130.001 a 300.000 euro;
  • il 14% se i ricavi superano i 300.000 euro.

Su tale base imponibile viene calcolata l’IRES applicando l’aliquota attuale del 24%.

L’opzione per il regime forfettario verrà esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi con validità triennale: avrà effetto dall’inizio del periodo di imposta nel quale è esercitata fino a che non verrà revocata. Se ne deduce che la misura di favore prevista dall’articolo 80 si riferisce solamente alle imposte sui redditi. Per quanto riguarda invece l’Iva, il codice del terzo settore non dispone alcunché e quindi, a differenza dell’attuale disciplina, non è prevista alcuna agevolazione.

Con la riforma verrà quindi abrogato il “regime 398”, che rappresenta il regime forfetario di favore utilizzato oggi dalla maggior parte degli enti associativi. Tale abrogazione avrà effetto solo dopo l’approvazione da parte della Commissione europea, dopo quindi che il Registro unico sarà operativo, ovvero non prima dell’1 gennaio 2019.

Ad oggi è ancora quindi possibile per tali organizzazioni utilizzare tale regime. Il Codice lascia invece in vigore il regime 398 per le sole associazioni sportive dilettantistiche.

cuneo
By cuneo Maggio 4, 2018 08:50
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