MODELLO 730
La dichiarazione dei redditi effettuata con il modello 730 presenta indubbi vantaggi:
– facilità: il contribuente non esegue calcoli, evita code in banca ed in posta e ottiene il rimborso delle imposte nella busta paga/pensione;
– comodità: il versamento del saldo e degli acconti viene effettuato tramite la trattenuta in busta paga/rata di pensione; è possibile pagare l’IMU utilizzando il credito della dichiarazione dei redditi.
E’ importante che il contribuente verifichi preliminarmente se, sulla base delle vigenti disposizioni di legge, è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero è esonerato da quest’obbligo. Tuttavia, anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite, oppure chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati.
Il 730 può essere presentato anche in assenza di sostituto d’imposta. Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.
Il modello 730 può essere presentato in forma congiunta, va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta.
Il modello 730 va presentato entro il 7 luglio 2017. In caso di errore, di compilazione e/o calcolo, è possibile presentare entro il 25 ottobre 2017 un modello 730 integrativo o in alternativa presentare il modello unico persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, cioè entro il 30 settembre 2017.